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Regolamento della Giunta delle elezioni

Capo III : procedimento per la valutazione delle incompatibilità, delle ineleggibilità e dei casi di decadenza
  • Art. 15

    1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista.

    2. La Giunta può in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative e procedere anche d'ufficio, su iniziativa di ciascun componente e sulla base della documentazione in proprio possesso o comunque acquisita, all'accertamento delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.